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Trattamento di Fine Servizio (TFS) - gestione ex INADEL

I dipendenti degli enti locali assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, iscritti alla gestione ex INADEL, hanno diritto a percepire, all’atto della cessazione dal servizio, qualora il giorno successivo non prestino attività lavorative presso altre Pubbliche Amministrazioni ed abbiano almeno un anno di iscrizione all’Istituto, l’indennità premio di fine servizio (IPS) consistente in una prestazione economica una tantum (L. n. 152/68 - art. 22 D.L. n. 359/87, convertito nella L. n. 440/87).

Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato successivamente al 31/12/2000 e per il personale assunto con contratto a tempo determinato trova applicazione la disciplina sul Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)

I lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici con diritto all’indennità premio di servizio, che aderiscono al fondo di previdenza complementare passano automaticamente al TFR. Il valore dell’indennità premio di servizio maturata fino a quel momento costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per il Tfr e le relative rivalutazioni.


Determinazione importo

L’importo è pari ad 1/15 dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva della 13^ mensilità, per ogni anno di servizio utile.

Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza ex Inadel e quelli riscattati (possono essere riscattati, e quindi considerati utili, per esempio, il servizio militare e la durata legale dei periodi di studio universitari, non sono validi e quindi non valutabili i periodi resi alle dipendenze di privati). La domanda di riscatto deve essere presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro.


Termini e modalità di pagamento

L’indennità premio di servizio è una prestazione liquidata d’ufficio.
L’Amministrazione entro 15 giorni dalla data di cessazione, invia all’Inps - Gestione Dipendenti Pubblici (ex-Inpdap) la documentazione e i dati necessari alla liquidazione.
I termini entro i quali l'ex-INPDAP deve iniziare a provvedere alla corresponsione dell’ IPS (art. 3 della L. n. 140/1997, modificato dall’art. 1, commi 22 e 23, D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con L. n. 148 del 14/09/2011, e da ultimo dall’art. 1, comma 484 della L. n. 147/2013), variano a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro e sono:
1. entro il 105° giorno dalla data di cessazione per decesso o inabilità:
2. non prima di 12 mesi e non dopo 15 mesi dalla data di cessazione per raggiungimento limiti di età o di servizio;
3. non prima di 24 mesi e non dopo 27 mesi dalla data di cessazione per altre cause quali ad esempio licenziamento o destituzione dall’impiego, dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione

Per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° di gennaio 2014 e che maturano i requisiti per il pensionamento dalla stessa data, l’indennità premio di fine servizio viene corrisposta come segue (art. 1, comma 484, della L. n. 147/2013):

- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è inferiore o pari a 50.000,00 euro;
- in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo supera i 50.000,00 euro ma non i 100.000,00 euro (la prima rata è pari a 50.000,00 euro e la seconda è pari alla parte rimanente);
- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo supera i 10.000,00 euro. In questo caso le prime due rate sono di 50.000,00 euro ciascuna e la terza è pari alla parte rimanente.
L’attuale normativa non consente di erogare ai dipendenti degli enti locali anticipazioni su tale prestazione.

Contribuzione
Ai fini della del finanziamento della prestazione (indennità premio di servizio), sulle competenze mensili - spettanti al personale è applicato il contributo per “Inadel previdenza”; l'aliquota contributiva è stabilita nel 2,50% sull'80% dei sotto indicati emolumenti fissi e ricorrenti (pari al 2% sul 100%), per la parte a carico del dipendente e nel 3,60% sull'80% della retribuzione (pari al 2,88% sul 100%) per la quota a carico del datore di lavoro.

Base imponibile
La base imponibile ai fini della contribuzione ed ai fini della determinazione dell’importo della prestazione, comprende esclusivamente i seguenti emolumenti fissi e continuativi:

- Stipendio Tabellare
- Fascia Retributiva Superiore (progressione economica orizzontale)
- Indennità di vacanza contrattuale
- Assegni ad personam
- Salario Anzianità
- Maturato economico e retribuzione di posizione Dirigenti
- Tredicesima
- Indennità specifica ex 1^ - 4^ qualifica
- Indennità di vigilanza
- Indennità professionale Insegnanti
- Indennità di direzione (ex 8^ qualifica)
 
Ultima modifica: 26-10-2022
REDAZIONE: U.O. Gestione economica risorse umane
EMAIL: gestioneeconomica.personale@comune.fe.it