salta i contenuti principali a vai al menu
Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Cosa sono le autocertificazioni
Sono dichiarazioni che gli interessati redigono e sottoscrivono in carta semplice e con firma non autenticata, in sostituzione dei certificati attestanti dati e stati personali, da utilizzarsi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom ecc.), nonché con gli Enti e i soggetti privati.
Quando vi si può ricorrere
Sempre quando ci si rivolge ad un pubblico ufficio italiano che abbia la necessità di conoscere i nostri dati personali o gli altri fatti per i quali è ammessa l'autocertificazione. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive rese a norma di legge.
Da settembre 2020, il D. L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, noto come Decreto Semplificazioni, ha introdotto una significativa innovazione in materia di autocertificazione, rendendola
valida e obbligatoria, non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma
anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
Tutti i cittadini italiani e comunitari possono ricorrere all'autocertificazione. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti possono utilizzare l'autocertificazione per attestare fatti e situazioni certificabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Che cosa può essere autocertificato:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici e civili
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- posizioni agli effetti degli obblighi militari
- iscrizioni in albi/elenchi tenuti dalla P.A.
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, ascendente o discendente
- titolo di studio o qualifica professionale, esami sostenuti, titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualifica tecnica
- situazione dei redditi ed economica, assolvimento degli obblighi contributivi e loro ammontare
- possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione, qualità di pensionato (e cat. di pensione), qualità di studente, qualità di legale rappresentante di persona fisica o giuridica (società, associazioni ecc.), di tutore, di curatore e simili
- iscrizioni ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposti a procedimenti penali
- qualità di vivenza a carico (ad es. in qualità di figlio dichiaro di vivere a carico di...)
- dati contenuti nei registri dello stato civile di cui l'interessato è a conoscenza (ad es. il regime patrimoniale dei conuigi)
- di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione e di non avere presentato domanda di concordato
- appartenenza a ordini professionali
Che cosa non può essere autocertificato
- certificati medici, sanitari, veterinari, di origine di conformità CE, di marchi o brevetti
Informazioni utili
- nessun diritto, bollo od onere deve essere richiesto per l'autocertificazione
- le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono
- si può effettuare anche su foglio bianco, debitamente sottoscritta
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione è soggetta a controllo: se da questo emerge un falso, il dichiarante decade dai benefici ottenuti e può essere denunciato all'Autorità Giudiziaria
E' possibile stampare le autocertificazioni già compilate online. Consultare la pagina
Anagrafe on line
Per maggiori informazioni:
-
Anagrafe on line
-
Sportello Centrale di Anagrafe
-
Ufficio Anagrafe
-
Delegazioni con sede anagrafica
Modulistica:
Vai alla sezione
Modulistica - servizi demografici
La modulistica in formato cartaceo è reperibile presso Sportello Centrale Anagrafe (via Fausto Beretta, 1) e Delegazioni con sede anagrafica
Sei il visitatore n. 88020