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Modalità di fatturazione verso il Comune di Ferrara

SPLIT PAYMENT COMUNE DI FERRARA

A seguito delle  disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Il meccanismo si applica a tutte le operazioni fatturate al Comune di Ferrara a partire dal 1°gennaio 2015.
 
La scissione dei pagamenti a decorrere dal 1/7/2017 (in base al decreto legislativo n 50 del 24/4/2017 convertito in Legge n 96 del 21/6/2017 che ha ampliato i soggetti destinatari del provvedimento) si applica anche alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto (che inizialmente erano state escluse dal provvedimento 190).
 
Per quanto concerne la fattura elettronica è necessario che nel campo “importo”  sia indicato  non il totale fattura ma l’importo  al netto dell’Iva, ove presente, indicando inoltre “S (scissione dei pagamenti)” nella sezione  “Dati di riepilogo per aliquote IVA e natura”.  Il Comune corrisponderà quindi al Fornitore il solo importo imponibile e verserà con cadenza mensile l’importo dell’Iva direttamente all’erario. 


 

FATTURAZIONE ELETTRONICA COMUNE DI FERRARA
Comunicazione ai fornitori del Comune di Ferrara dei Codici identificativi degli uffici destinatari della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Si comunica pertanto che:
  • a decorrere dal 31/03/2015, i fornitori dell’Ente dovranno obbligatoriamente inviare la fattura esclusivamente in formato elettronico, secondo il formato di cui all’allegato A del citato DM n.55/2013, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate;
  • trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Il Codice Univoco Ufficio è l’informazione obbligatoria della fattura elettronica che consente al Sistema di Interscambio (SdI) di recapitare correttamente la fattura elettronica.

Si riportano, di seguito, i Codici Univoci degli Uffici a cui indirizzare, a far data dal 31/03/2015, le fatture elettroniche del Comune di Ferrara per le diverse tipologie di contratto:

» Servizio Contabilità e Bilancio: cod. 95EH6R
» Servizio Appalti Provveditorato - Contratti: cod. I6CG05
» Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie: cod. 6QNGJ0

Tale codice è un elemento essenziale da inserire nella fattura elettronica, senza il quale il Sistema di Interscambio procede allo scarto della fattura trasmessa.

Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parta della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, dovranno riportare obbligatoriamente:
  • il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
  • il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture relative a progetti di investimento pubblico.
Si precisa che il Comune non potrà procedere al pagamento di fatture che non riportino i codici CIG e CUP qualora obbligatori.

Si ribadisce che dal 1° luglio 2014 l’Ente ha adottato il registro unico delle fatture, nel quale annota, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste equivalenti di pagamento ai sensi dell'art.42 del D.L. n. 66/2014.

Ferme restando le indicazioni previste dall'art. 21 del Dpr 633/1972 e dall'art. 191 del Dlgs 267/2000, al fine di consentire il rispetto della scadenza dei pagamenti, la corretta tenuta del suddetto registro e il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale, le fatture elettroniche inviate a questo Ente devono riportare, le ulteriori informazioni da indicare nel tracciato elettronico della fattura nei seguenti blocchi:
Informazione Codice blocco Descrizione
Servizio che ha ordinato la spesa (CdR) 1.2.6 Riferimento
Numero e data dell'ordine di acquisto 2.1.2.2. e 2.1.2.3 Dati Ordine Acquisto
Numero e data del contratto 2.1.3.2 e 2.1.3.3 Dati Contratto
Numero e data della convenzione 2.1.4.2 e 2.1.4.3 Dati Convenzione
Numero di impegno di spesa 2.2.1.16.3 Altri dati gestionali


A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l’allegato C “Linee guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.
Pertanto si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Si informa che l’art. 4 del DM 55/2013 dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze predisponga gratuitamente a favore delle piccole e medie imprese abilitate al mercato elettronico (MEPA) un supporto informatico per la generazione delle fatture nel formato corretto e per la conservazione di tali documenti, nonché i servizi di comunicazione con il Sistema di Interscambio.
Informazioni ulteriori su questa agevolazione prevista per le piccole e medie imprese possono essere reperite sul sito internet www.fatturapa.gov.it.


 


COMUNICATO A CURA DEL SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO del 26/06/2014

Si informano i fornitori del Comune di Ferrara che TUTTE le fatture o richieste equivalenti di pagamento devono essere inviate al Protocollo del Servizio Contabilità e Bilancio del Comune di Ferrara, preferibilmente in formato .PDF, tramite e-mail all'indirizzo: ragioneria@cert.comune.fe.it

L'invio in formato cartaceo, solo come forma alternativa e non aggiuntiva, in caso di impossibilità all'invio in formato elettronico dovrà essere indirizzato a:
Comune di Ferrara
Protocollo del Servizio Contabilità e Bilancio
Piazza del Municipio 2 – 44121 Ferrara

Fatture: dati aggiuntivi
Si ricorda inoltre che l'art. 42 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 89 del 23/06/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche della tenuta del registro delle fatture sul quale devono essere annotate una serie di informazioni aggiuntive rispetto al passato.
Occorre pertanto, che sulle fatture o sulle richieste equivalenti di pagamento venga riportato:
  • il codice CUP (ove previsto);
  • il codice CIG, tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13/8/2010, n. 136;
  • la scadenza nei termini previsti dal contratto sottoscritto o dal buono d’ordine;
  • il numero di impegno di spesa assunto dal Comune e comunicato al fornitore al momento della sottoscrizione del contratto o tramite il buono d’ordine.
 

D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L. 89/2014 (testo coordinato)
Art. 42.
Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni


1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
e)il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l'oggetto della fornitura;
g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h) la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
Ultima modifica: 13-07-2017
REDAZIONE: Servizio Contabilità e Bilancio
EMAIL: nardo.economato@comune.fe.it