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IMU 2013

Il d.l. n.54 - art.1, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21/05/2013 ha disposto la sospensione della rata di acconto IMU 2013 per le seguenti tipologie di immobili:

- l'abitazione principale e pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l'imposta e' dovuta secondo le ordinarie modalita';
- le unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP oggi ACER;
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali.


Si informa, altresi', che dal corrente anno 2013 non e' piu' dovuta la quota d'imposta a favore dello Stato per tutti gli immobili diversi da quelli classificati nella categoria catastale D.

Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'articolo 1, comma 380, lettera f, Legge n. 228/2012, ha disposto che e' riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del 0,76 per cento, mentre al Comune e' riservata se dovuta la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota (0,14 per cento o 0,3 per cento) desunta dalla differenza tra l'aliquota vigente deliberata ed utilizzabile per la rata d'acconto (0,9 per cento o 1,06 per cento) ed il 0,76 per cento riservato allo Stato. Per i fabbricati censiti in categoria D/10 e rurali in quanto strumentali all'attivita' agricola, la rata d'acconto e' sospesa.

Per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, il moltiplicatore e' 65.
Il versamento della rata di acconto IMU per l'anno d'imposta 2013, per gli immobili per i quali non vige la sospensione della rata d'acconto, dovra' essere effettuato, sulla base della aliquote comunali deliberate per l'anno 2013 (vedi estratto) per l'ammontare pari al 50% dell'imposta annua, entro il 17 giugno 2013.

La Circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, che invitiamo alla lettura, anticipa l'imminente modifica normativa prevedendo che la prima rata dell'IMU possa essere versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della seconda rata IMU entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta con conguaglio se sono state variate le aliquote.
L'art. 1 DL 133 del 30.11.2013 introduce delle novità sugli immobili non soggetti alla seconda rata dell' IMU.

Il termine del versamento della cosidetta Mini IMU, comma 5, art. 1 DL 133 del 30.11.2013 è stato differito al 24.01.2014 (comma 680 art. 1 Legge 147 del 27.12.2013).



Codici tributo da utilizzare per il versamento dell'acconto 2013 con modello F24:
Codice Comune: D548


3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)
3916:IMU aree fabbricabili Comune
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato (calcolo acconto 2013 con aliquota del 0,76 per cento)
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Comune se dovuta (calcolo acconto 2013 con aliquota 0,14 per cento o 0,3 per cento)

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Ultima modifica: 22-09-2023
REDAZIONE: Servizi Tributari
EMAIL: imu@comune.fe.it