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IMU 2013 - Come si calcola

COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE:

Per i fabbricati - La rendita catastale deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti moltiplicatori:
- 160 per le abitazioni del gruppo catastale A (esclusa la categoria catastale A10) e le categorie catastali C2, C6 e C7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, e delle categorie catastali C3, C4 e C5;
- 80 per i fabbricati della categoria catastale D5 e A10;
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D, escluso D5 (nel 2012 era 60);
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C1.

Per i terreni agricoli - Il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25% e moltiplicato per i seguenti moltiplicatori:

- 110 per i terreni, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
- 135 per gli altri terreni, anche non coltivati.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;

Per i fabbricati rurali strumentali:

- per l'anno 2013
la rata di acconto di giugno e' sospesa.

- per l'anno 2012 la prima rata e' versata nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base (0,2%) e la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali strumentali iscritti al catasto terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, e' effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre 2012.



Per le unita' collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta e' dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovra' essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992.
INFO sulle richieste dichiarazione di inagibilita' ai fini catastali per edifici collabenti


Per le aree fabbricabili la base imponibile e' espressa dal valore in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Ai fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

IMU 2013 - Calcolo ON LINE
Ultima modifica: 28-10-2020
REDAZIONE: Servizi Tributari
EMAIL: imu@comune.fe.it